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LEGGE 27 dicembre 1977, n. 984

Coordinamento degli interventi pubblici nei settori della zootecnia, della produzione ortoflorofrutticola, della forestazione, dell'irrigazione, delle grandi colture mediterranee, della vitivinicoltura e della utilizzazione e valorizzazione dei terreni collinari e montani.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/11/1986)
Testo in vigore dal: 22-12-1983
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Ai  fini dello sviluppo dell'economia agricola nazionale gli organi
di  cui  ai successivi articoli 3 e 4 provvedono, a partire dall'anno
1978,  a  fissare  gli indirizzi generali e gli obiettivi, nonche' al
coordinamento  degli interventi pubblici nei settori della zootecnia,
della produzione ortoflorofrutticola, ivi comprese le colture ai fini
di  trasformazione industriale, della forestazione, dell'irrigazione,
delle  colture  arboree  mediterranee  con  particolare riguardo alla
olivicoltura,  della  vitivinicoltura,  nonche' della utilizzazione e
valorizzazione  dei  terreni  collinari  e montani, mediante un piano
nazionale   e  programmi  regionali  secondo  quanto  previsto  dalla
presente legge.
  Il   piano   nazionale   e   i  programmi  regionali  hanno  durata
quinquennale;  per  i  settori  relativi  alla  forestazione  e  alla
irrigazione hanno durata decennale. ((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
  La  Corte  Costituzionale, con sentenza 14-15 dicembre 1983, n. 340
(in  G.U.  1a s.s. 21/12/1983, n. 349) ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale della presente legge per la parte in cui la disciplina
in  essa  prevista  concerne  la  Regione  Friuli-Venezia Giulia e le
Province autonome di Trento e Bolzano.