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LEGGE 23 dicembre 1982, n. 941

Proroga dei termini di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 giugno 1982, n. 389, convertito, con modificazioni, nella legge 12 agosto 1982, n. 546, concernente durata dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno.

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Testo in vigore dal:  30-12-1982

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico

La Cassa per il Mezzogiorno ha durata fino alla data di entrata in vigore della nuova disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e comunque non oltre il 28 febbraio 1983.
Fino alla stessa data di cui al precedente comma continuano ad avere validità le disposizioni del testo unico 6 marzo 1978, n. 218, delle successive modificazioni ed integrazioni e delle altre leggi riguardanti i territori meridionali, contenenti l'indicazione del termine del 31 dicembre 1980, successivamente prorogato al 30 settembre 1981 con decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 36, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1981, n. 163, al 30 giugno 1982 con decreto-legge 26 novembre 1981, n. 679, convertito, con modificazioni, nella legge 26 gennaio 1982, n. 13, e al 31 dicembre 1982 con decreto-legge 30 giugno 1982, n. 389, convertito, con modificazioni, nella legge 12 agosto 1982, n. 546.
Il termine del 30 giugno 1982 di cui all'articolo 5, primo comma, del decreto-legge 26 aprile 1982, n. 184, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 1982, n. 379, differito al 31 dicembre 1982, con decreto-legge 30 giugno 1982, n. 389, convertito, con modificazioni, nella legge 12 agosto 1982, n. 546, è differito al 28 febbraio 1983.
La Cassa per il Mezzogiorno, previa autorizzazione del Ministro del tesoro, per il finanziamento di iniziative rientranti nei programmi di interventi può contrarre prestiti con la Banca europea degli investimenti (BEI), il cui onere, per capitale ed interessi, è assunto a carico del bilancio dello Stato mediante iscrizione delle relative rate di ammortamento, per capitale ed interessi, in appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro. Il controvalore in lire dei prestiti è portato a scomputo dell'assegnazione disposta a favore della Cassa per il Mezzogiorno per l'anno 1982.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1982

PERTINI FANFANI

Visto, il Guardasigilli: DARIDA