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DECRETO-LEGGE 26 novembre 1981, n. 679

Durata dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 26 gennaio 1982, n. 13 (in G.U. 27/01/1982, n.25).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/01/1982)
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Testo in vigore dal:  28-1-1982
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuto che la durata della Cassa per il Mezzogiorno è stata prorogata alla data del 30 settembre 1981, con decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 36, convertito con modificazioni nella legge 29 aprile 1981, n. 163;
Ritenuto che detto termine è stato prorogato alla data del 30 settembre 1982, con decreto-legge 28 settembre 1981, n. 541;
Ritenuto che il decreto-legge 28 settembre 1981, n. 541, non è stato convertito in legge;
Ritenuta pertanto la straordinaria e urgente necessità di fissare una nuova data di scadenza della Cassa per il Mezzogiorno in attesa della disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 novembre 1981;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica:

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

Durata delle disposizioni per l'intervento straordinario nel Mezzogiorno


La Cassa per il Mezzogiorno ha durata fino alla data di entrata in vigore, della nuova disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e comunque non oltre il 30 giugno
1982.
Fino alla stessa data di cui al precedente comma continuano ad avere validità le disposizioni del testo unico 6 marzo 1978, n. 218, delle successive modificazioni ed integrazioni e delle altre leggi riguardanti i territori meridionali, contenenti la indicazione del termine del 31 dicembre 1980 successivamente prorogato al 30 settembre 1981 con decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 36, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1981, n. 163, nonché le norme di attuazione emanate ai sensi delle predette disposizioni, ivi compreso il decreto ministeriale 6 agosto 1981 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 dell'11 settembre 1981.
((Hanno inoltre validità fino alla stessa data di cui al precedente primo comma le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 23, convertito, con modificazioni, nella legge 29 marzo 1979, n. 91))
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