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LEGGE 23 dicembre 1982, n. 933

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1983.

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Testo in vigore dal:  1-1-1983
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il Governo è autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a quando sia approvato per legge e non oltre il 30 aprile 1983, il bilancio delle Amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario 1983 secondo gli stati di previsione e successiva prima nota di variazioni presentati alle Assemblee legislative e con le disposizioni e modalità previste nel relativo disegno di legge.
Allo stesso fine e con gli stessi limiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, resta provvisoriamente determinato, in termini di competenza, in L. 67.254.727.875.000.