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LEGGE 23 dicembre 1982, n. 933

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1983.

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Testo in vigore dal: 1-1-1983
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  Governo  e'  autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a
quando  sia  approvato  per  legge  e non oltre il 30 aprile 1983, il
bilancio  delle  Amministrazioni  dello  Stato per l'anno finanziario
1983  secondo  gli  stati  di  previsione  e successiva prima nota di
variazioni   presentati   alle   Assemblee   legislative   e  con  le
disposizioni e modalita' previste nel relativo disegno di legge.
  Allo  stesso  fine  e con gli stessi limiti, il livello massimo del
ricorso  al  mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5
agosto  1978,  n. 468, resta provvisoriamente determinato, in termini
di competenza, in L. 67.254.727.875.000.