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LEGGE 11 novembre 1982, n. 862

Estensione al personale degli archivi notarili delle disposizioni contenute nell'articolo 168 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

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Testo in vigore dal:  7-12-1982

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico

Per le esigenze di normalizzazione dei servizi ed in considerazione della eccezionale situazione in cui versa l'Amministrazione degli archivi notarili, è autorizzata, dal 1 gennaio 1982 al 31 maggio 1983, la devoluzione a tutto il personale che presta effettivo servizio nella predetta amministrazione di un importo corrispondente a 226.000 ore di lavoro straordinario per l'anno 1982, ed a 106.000 ore per l'anno 1983, in aggiunta alle erogazioni previste dagli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 422, e dall'articolo 1 della legge 22 luglio 1978, n. 385.
Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, sentito il consiglio di amministrazione, il suddetto monte ore verrà ripartito fra i vari uffici dell'Amministrazione degli archivi notarili, in relazione alle unità di personale in servizio ed al carico di lavoro con l'indicazione di parametri basati sulla effettiva presenza in servizio e del limite massimo per ciascun dipendente.
Alla spesa relativa all'anno 1982, valutata in complessive L. 926.000.000, si farà fronte mediante prelevamento dal Fondo dei sopravanzi.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 novembre 1982

PERTINI SPADOLINI - DARIDA - ANDREATTA

Visto, il Guardasigilli: DARIDA