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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 luglio 1977, n. 422

Nuova disciplina dei compensi per lavoro straordinario ai dipendenti dello Stato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/05/2001)
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Testo in vigore dal:  11-8-1977

Art. 2


Per gli uffici o servizi la cui attività richieda prestazioni straordinarie di assoluta indilazionabilità, in eccedenza ai limiti di cui al precedente art. 1, possono essere autorizzati, con apposito motivato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per il tesoro e sentite le organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative, particolari limiti per determinati contingenti di personale e per periodi non eccedenti l'anno finanziario; potrà essere, altresì, assegnato un numero globale di ore di lavoro straordinario da utilizzare, se espressamente autorizzato, anche con il sistema del cottimo, per particolari lavori "una tantum" quantitativamente definibili. Per il personale di cui all'art. 1, ultimo comma, della legge 22 dicembre 1969, n. 967, i predetti limiti saranno stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro.
I decreti di cui al precedente comma dovranno contenere i motivi per i quali le prestazioni stesse sono rese, l'entità del personale impiegato, compreso il titolare delle unità organiche al quale fanno capo i suindicati uffici o servizi. Il periodo di tempo per il quale viene richiesta l'esecuzione del lavoro straordinario, il numero di ore riconosciute indispensabili per corrispondere alle straordinarie indilazionabili esigenze di lavoro, nonché l'ammontare della spesa.
Al termine di ogni periodo autorizzato, il titolare di ogni singola unità organica presenterà una circostanziata relazione finale in ordine all'effettivo risultato conseguito che, a cura dell'amministrazione centrale competente, verrà trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero del tesoro ed al Consiglio superiore della pubblica amministrazione.