stai visualizzando l'atto

LEGGE 12 agosto 1982, n. 570

Pensioni privilegiate spettanti ai superstiti dei magistrati caduti nell'adempimento del dovere, di cui alla legge 1 agosto 1978, n. 437.

nascondi
Testo in vigore dal:  3-9-1982
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il primo ed il secondo comma dell'articolo 1 della legge 10 agosto 1978, n. 437, sono sostituiti dai seguenti:
"La pensione privilegiata, spettante al coniuge superstite ed agli orfani dei magistrati ordinari deceduti in attività di servizio per effetto di lesioni riportate in conseguenza di azioni terroristiche o criminose comunque connesse con le funzioni istituzionali esercitate, è stabilita in misura pari al trattamento iniziale complessivo di attività della qualifica immediatamente superiore a quella rivestita all'epoca del decesso, con esclusione delle quote di aggiunta di famiglia e dell'indennità integrativa speciale, che sono corrisposte nella misura stabilita per i pensionati, salvo, in ogni caso, quanto disposto dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni.
La pensione privilegiata ordinaria spettante, in mancanza del coniuge e degli orfani, ai genitori ed ai collaterali è liquidata applicando le percentuali previste dalle norme vigenti per le pensioni privilegiate di riversibilità sul trattamento complessivo di cui al comma precedente".