stai visualizzando l'atto

LEGGE 12 agosto 1982, n. 570

Pensioni privilegiate spettanti ai superstiti dei magistrati caduti nell'adempimento del dovere, di cui alla legge 1 agosto 1978, n. 437.

nascondi
Testo in vigore dal: 3-9-1982
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  primo ed il secondo comma dell'articolo 1 della legge 10 agosto
1978, n. 437, sono sostituiti dai seguenti:
  "La  pensione privilegiata, spettante al coniuge superstite ed agli
orfani  dei magistrati ordinari deceduti in attivita' di servizio per
effetto di lesioni riportate in conseguenza di azioni terroristiche o
criminose comunque connesse con le funzioni istituzionali esercitate,
e'  stabilita  in  misura pari al trattamento iniziale complessivo di
attivita' della qualifica immediatamente superiore a quella rivestita
all'epoca  del  decesso,  con  esclusione  delle quote di aggiunta di
famiglia e dell'indennita' integrativa speciale, che sono corrisposte
nella  misura stabilita per i pensionati, salvo, in ogni caso, quanto
disposto   dalla   legge   24  maggio  1970,  n.  336,  e  successive
modificazioni.
  La  pensione  privilegiata  ordinaria  spettante,  in  mancanza del
coniuge  e  degli  orfani, ai genitori ed ai collaterali e' liquidata
applicando  le  percentuali  previste  dalle  norme  vigenti  per  le
pensioni  privilegiate  di riversibilita' sul trattamento complessivo
di cui al comma precedente".