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LEGGE 30 aprile 1982, n. 220

Inquadramento degli incaricati di particolari servizi ferroviari nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

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Testo in vigore dal:  23-5-1982

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1




Con decorrenza giuridica dal 1 gennaio 1979 ed economica dalla data del conferimento della nomina in prova, sono inquadrati nel profilo professionale di manovale della prima categoria, operatore comune, del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, purché in possesso dei requisiti prescritti al successivo articolo 7:
a) gli incaricati del servizio di apertura e chiusura dei passaggi a livello presenziati;
b) gli incaricati utilizzati a termini, dell'articolo 6, punto 3, del decreto del Ministro dei trasporti 27 luglio 1971, n. 10947, per le sostituzioni dei soggetti di cui alla precedente lettera a);
c) gli incaricati ed i coadiutori addetti a servizi diversi da quelli indicati alla precedente lettera a), quando si tratti di soggetti i quali non hanno potuto conseguire l'inquadramento a ruolo nella ex qualifica di guardiano in applicazione della legge 16 febbraio 1974, n. 39;
d) gli incaricati addetti alla vigilanza di punti speciali con presenziamento o visita (scambi in piena linea, caduta massi e punti franosi);
e) gli incaricati utilizzati a termini dell'articolo 6, punto 3, del decreto del Ministro dei trasporti 27 luglio 1971, n. 10947, per le sostituzioni dei soggetti di cui alla precedente lettera d);
f) gli incaricati addetti all'accudienza locomotive;
g) gli incaricati utilizzati a termini dell'articolo 6, punto 3, del decreto del Ministro dei trasporti 27 luglio 1971, n. 10947, per le sostituzioni dei soggetti di cui alla precedente lettera f);
h) gli incaricati utilizzati esclusivamente nelle fermate abilitate al servizio viaggiatori e bagagli con le norme in uso per le case cantoniere, non inquadrati a ruolo in applicazione della legge 16 febbraio 1974, n. 39;
i) gli incaricati ed i coadiutori addetti a servizi diversi da quelli di fermata, quando si tratti di soggetti i quali non hanno potuto conseguire l'inquadramento a ruolo nella ex qualifica di ausiliario di fermata in applicazione della legge 16 febbraio 1974, n. 39;
l) i coadiutori familiari degli incaricati di fermata di cui all'articolo 4, primo comma, del decreto del Ministro dei trasporti 27 luglio 1971, n. 10947;
m) gli incaricati utilizzati esclusivamente nei servizi ausiliari nelle fermate della linea ferroviaria metropolitana di Napoli.