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LEGGE 16 febbraio 1974, n. 39

Sistemazione degli incaricati di stazione, fermata e passaggi a livello nei ruoli organici dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

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Testo in vigore dal:  1-4-1974
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono inquadrati nella qualifica di gestore dei ruoli organici del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato:
a) gli incaricati dei servizi di stazione e di fermata;
b) gli incaricati utilizzati a termini dell'articolo 6, punto 3, del decreto del Ministro per i trasporti e la aviazione civile 27 luglio 1971, n. 10947, per le sostituzioni dei soggetti di cui alla precedente lettera a);
c) gli incaricati e i coadiutori addetti a servizi diversi da quelli indicati alla precedente lettera a), quando si tratti di soggetti i quali non hanno potuto conseguire l'inquadramento a ruolo nelle qualifiche dei gestori in applicazione delle leggi 27 luglio 1967, n. 668 e 7 ottobre 1969, n. 747, o perché, pur essendo in possesso degli altri requisiti previsti da dette leggi, erano carenti dell'anno di continuativo servizio o delle 500 giornate di effettive prestazioni nel triennio 1 maggio 1964-30 aprile 1967, ovvero perché pur possedendo gli altri requisiti prescritti, alla data del 26 agosto 1967 si trovavano a prestare la loro opera in servizi non utili ai fini dell'inquadramento a seguito di trasferimento disposto dall'Azienda per soppressione del posto di assuntoria dagli stessi precedentemente occupato.