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LEGGE 12 agosto 1982, n. 576

Riforma della vigilanza sulle assicurazioni.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/06/2015)
Testo in vigore dal:  15-8-2012
aggiornamenti all'articolo

Art. 11

Consiglio


Il consiglio è costituito da sei componenti, oltre al presidente dell'Istituto.
I componenti sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; durano in carica quattro anni e possono essere confermati per non più di due volte. Essi devono essere scelti fra persone di indiscussa moralità e indipendenza e di provata competenza nelle materie tecniche o giuridiche interessanti le attività assicurative e finanziarie. In ogni caso, è garantita la presenza di componenti dotati di specifica professionalità nel settore dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore e natanti. (9)
I componenti del consiglio non possono esercitare alcuna attività, remunerata o gratuita, in favore degli enti e delle imprese di cui all'articolo 4 o di enti e società con essi comunque collegati.
Ai componenti del consiglio compete una indennità nella misura stabilita con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Essi decadono dall'incarico nel caso di assenza non giustificata a due riunioni consecutive.
Per la validità delle riunioni è sufficiente la presenza della metà dei componenti del consiglio.
Le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice; in caso di parità di voti prevale il voto del presidente.
Alle riunioni del consiglio partecipa con voto consultivo il vice direttore generale.
((11))
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AGGIORNAMENTO (9)

Il D. LGS. 30 giugn0 2003, n. 190 ha disposto (con l'art. 13) che: "Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal primo rinnovo del consiglio di amministrazione dell'ISVAP, successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto."
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AGGIORNAMENTO (11)

Il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, ha disposto (con l'art. 13, comma 40) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore dello statuto dell'IVASS sono abrogati gli articoli 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 17 della legge 12 agosto 1982, n. 576 [...]".