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LEGGE 18 maggio 1982, n. 301

Norme a tutela del personale militare in servizio per conto dell'ONU in zone di intervento.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/12/1997)
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Testo in vigore dal:  24-12-1997
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

((
1. Al personale militare in servizio all'estero per conto dell'ONU o impiegato in operazioni umanitarie, per la difesa degli interessi esterni del Paese, e di contributo alla sicurezza internazionale, nel periodo di effettiva presenza nelle zone di intervento e per la durata dello stesso si applicano l'articolo 13 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e l'articolo 10 della legge 26 luglio 1978, n. 417, indipendentemente dall'uso di mezzi di trasporto e per tutti i rischi connessi all'impiego in dette zone o comunque derivanti da attività direttamente o indirettamente riconducibili alla missione. Gli eventuali oneri che dovessero derivare dall'attuazione del presente articolo sono posti a carico delle ordinarie disponibilità di bilancio dei Ministeri competenti
))