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LEGGE 18 maggio 1982, n. 301

Norme a tutela del personale militare in servizio per conto dell'ONU in zone di intervento.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/12/1997)
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Testo in vigore dal: 24-12-1997
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  ((1.  Al  personale  militare  in  servizio  all'estero  per  conto
dell'ONU  o  impiegato  in operazioni umanitarie, per la difesa degli
interessi   esterni   del  Paese,  e  di  contributo  alla  sicurezza
internazionale,  nel  periodo  di  effettiva  presenza  nelle zone di
intervento  e  per  la durata dello stesso si applicano l'articolo 13
della  legge 18 dicembre 1973, n. 836, e l'articolo 10 della legge 26
luglio 1978, n. 417, indipendentemente dall'uso di mezzi di trasporto
e  per  tutti  i rischi connessi all'impiego in dette zone o comunque
derivanti  da  attivita'  direttamente o indirettamente riconducibili
alla   missione.   Gli   eventuali   oneri   che  dovessero  derivare
dall'attuazione  del  presente  articolo  sono  posti  a carico delle
ordinarie disponibilita' di bilancio dei Ministeri competenti)).