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LEGGE 25 marzo 1982, n. 108

Modifica dell'articolo 51, comma undicesimo, della legge 11 luglio 1980, n. 312, concernente il nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato.

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Testo in vigore dal:  15-4-1982
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico

L'undicesimo comma dell'articolo 51 della legge 11 luglio 1980, n. 312, è sostituito dal seguente:
"Il disposto di cui all'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, come modificato dal nono comma del presente articolo, si applica, altresì, al personale direttivo delle istituzioni educative statali ed al personale non docente per il servizio di ruolo prestato nella carriera immediatamente inferiore".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 marzo 1982

p. Il Presidente della Repubblica Il Presidente del Senato FANFANI SPADOLINI - BODRATO - ANDREATTA

Visto, il Guardasigilli: DARIDA