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LEGGE 11 luglio 1980, n. 312

Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/06/2014)
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Testo in vigore dal:  15-4-1982
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Art. 51

(Attribuzione nuovi stipendi)


Ai fini della determinazione del nuovo stipendio spettante, dal 1 aprile 1979 o dalla data di assunzione in servizio se successiva, al personale collocato nelle qualifiche funzionali ai sensi del precedente articolo 45 si considera il trattamento economico complessivo lordo annuo spettante alla stessa data per:
1) stipendio comprensivo degli aumenti periodici comunque attribuiti e assegno annuo pensionabile di cui all'articolo 12 della legge 30 luglio 1973, n. 477;
2) somma di lire 300.000 annue di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1977, n. 116;
3) somma di lire 120.000 annue di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 novembre 1978, n. 711;
4) somma di lire 276.000 annue prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1976, n. 962, per il personale non docente;
5) somma di lire 120.000 annue a favore del personale non docente nella carriera esecutiva avente i parametri 143 e 163 e la somma di lire 200.000 annue per il personale della medesima carriera avente i parametri 183 e 213, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 novembre 1978, n. 711;
6) somma corrisposta in ragione di lire 9.600 annue per ogni anno di servizio comunque prestato;
7) eventuali assegni personali pensionabili in godimento.
Qualora il trattamento economico complessivo come sopra determinato non raggiunga lo stipendio iniziale della qualifica di inquadramento, la differenza è attribuita come segue:
lire 20.000 mensili, ovvero l'intera differenza se d'importo inferiore, dal 1 aprile 1979;
ulteriori lire 25.000 mensili, ovvero tutta la restante somma se d'importo inferiore, dal 1 gennaio 1980;
l'importo residuo dal 1° gennaio 1981.
Al suddetto personale è assicurata la ulteriore progressione economica per maturata anzianità, ancorché non sia stata interamente corrisposta la differenza per la classe di stipendio iniziale, attribuendo gli aumenti periodici sullo stipendio iniziale di qualifica funzionale o la differenza con la classe successiva e aggiungendone l'importo alle somme come sopra determinate.
Le differenze fra il trattamento economico complessivo come sopra determinato per le posizioni iniziali delle singole carriere previste dall'ordinamento vigente alla data di entrata in vigore della presente legge e i nuovi stipendi iniziali delle qualifiche funzionali sono dovute, negli importi e alle scadenze indicate al precedente secondo comma, anche al personale nominato in ruolo dopo il l" aprile 1979 e al personale non di ruolo. Al personale docente non di ruolo che abbia un numero di ore inferiore all'orario settimanale di servizio previsto per il corrispondente personale di ruolo le somme predette sono dovute in proporzione.
Qualora il trattamento determinato ai sensi del primo comma sia superiore allo stipendio iniziale di qualifica, è attribuito lo stipendio tra quelli conseguibili nella qualifica stessa per classi e scatti e con la eventuale aggiunta di scatti anche convenzionali, di importo pari o immediatamente superiore al trattamento stesso.
Nei confronti del personale cui dopo il 1° aprile 1979 viene ricostruita la posizione economica per retrodatazione di nomina in ruolo e per riconoscimenti di servizi pre-ruolo anche con effetto successivo, si procede prima alla determinazione del maturato economico della vecchia carriera e successivamente alla collocazione nel nuovo ordinamento retributivo secondo i criteri di cui al presente articolo.
Per il dipendente che, successivamente al 1° aprile 1979, abbia conseguito nel preesistente ordinamento miglioramenti economici per effetto della progressione economica o di carriera si procede ad un nuovo inquadramento nella qualifica funzionale con decorrenza dalla data del conseguimento dei miglioramenti stessi.
Nel caso in cui, dopo il 1 giugno 1977, il dipendente abbia conseguito un passaggio di carriera che, se ottenuto prima, avrebbe determinato l'inquadramento nella qualifica superiore, si procede, con effetto dalla data del passaggio, ad un nuovo inquadramento nella suddetta qualifica, secondo i criteri stabiliti nel presente articolo.
All'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, le parole "di un terzo" sono sostituite con le parole "della metà".
Il servizio prestato dagli ispettori tecnici-periferici nel ruolo del personale direttivo è valutato, ai fini di cui all'articolo 18 del decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13, convertito, con modificazioni, nella legge 30 marzo 1976, n. 88, nella misura della metà.
((Il disposto di cui all'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, come modificato dal nono comma del presente articolo, si applica, altresì, al personale direttivo delle istituzioni educative statali ed al personale non docente per il servizio di ruolo prestato nella carriera immediatamente inferiore))
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Ai fini dell'ulteriore progressione economica, ove siano stati attribuiti aumenti di stipendio convenzionali, il dipendente si intende collocato allo scatto biennale tabellare immediatamente inferiore agli scatti convenzionali concessi.
Al personale collocato nella seconda qualifica funzionale ed in servizio alla data del 1 aprile 1979, anche se con trattamento economico complessivo come sopra determinato inferiore a lire 2.196.000 annue lorde, è attribuita comunque la classe di stipendio immediatamente superiore allo stipendio iniziale.
Ai presidi di ruolo non vedenti delle scuole statali di istruzione secondaria ed artistica sono estese le disposizioni dell'articolo 4, ultimo comma, del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 370, convertito nella legge 26 luglio 1970, n. 576.