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LEGGE 18 marzo 1982, n. 89

Norme in materia di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto.

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Testo in vigore dal:  7-4-1982
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Le pensioni erogate dal Fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto in godimento al 31 dicembre 1979, nell'importo in essere a tale data, sono rivalutate, con decorrenza 1 gennaio 1980, secondo i coefficienti appresso indicati, in relazione ai rispettivi periodi di decorrenza:
Anno di decorrenza originario Coefficienti
della pensione di rivalutazione
ante 1964 1,25
anno 1964 1,20
anno 1965 1,16
anno 1966 1,14
anno 1967 1,11
anno 1968 1,09
anno 1969 1,07