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LEGGE 18 marzo 1982, n. 89

Norme in materia di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto.

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Testo in vigore dal: 7-4-1982
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Le  pensioni  erogate  dal  Fondo  per  la previdenza del personale
addetto  ai pubblici servizi di trasporto in godimento al 31 dicembre
1979,  nell'importo  in  essere  a  tale  data,  sono rivalutate, con
decorrenza  1 gennaio 1980, secondo i coefficienti appresso indicati,
in relazione ai rispettivi periodi di decorrenza:
      Anno di decorrenza originario           Coefficienti
             della pensione                 di rivalutazione
                ante 1964                          1,25
                anno 1964                          1,20
                anno 1965                          1,16
                anno 1966                          1,14
                anno 1967                          1,11
                anno 1968                          1,09
                anno 1969                          1,07