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LEGGE 18 dicembre 1981, n. 749

Sanzioni per i trasgressori delle norme comunitarie relative all'adeguamento del potenziale viticolo alle esigenze del mercato.

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Testo in vigore dal:  23-12-1981
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Fino al 30 novembre 1986 ogni nuovo impianto di viti per uva da vino è subordinato ad apposita autorizzazione dell'autorità regionale competente, che la rilascia con l'osservanza delle disposizioni di cui al regolamento (CEE) n. 454/80 del Consiglio del 18 febbraio 1980.
Chiunque effettui il nuovo impianto in violazione di quanto previsto nel comma precedente o in difformità dalla autorizzazione ottenuta, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 2.000.000 per ogni ettaro di vigneto impiantato ed è obbligato a provvedere entro il termine fissato dalla competente autorità regionale alla estirpazione delle viti il cui impianto non sia stato autorizzato o all'adeguamento dell'impianto stesso alle prescrizioni recate dall'autorizzazione.
Ove il trasgressore non ottemperi a quanto disposto nel precedente comma entro il termine fissato dall'autorità regionale competente, quest'ultima provvede alla rimozione degli impianti, ponendo a carico del trasgressore stesso il relativo costo.
All'attuazione della presente legge, che rientra nella competenza delle regioni a statuto ordinario, provvedono anche le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano.
Alle infrazioni amministrative di cui ai precedenti commi si applicano le disposizioni della legge 24 dicembre 1975, n. 706, ad eccezione di quanto previsto dal primo comma dell'articolo 3 della legge stessa.