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LEGGE 18 dicembre 1981, n. 749

Sanzioni per i trasgressori delle norme comunitarie relative all'adeguamento del potenziale viticolo alle esigenze del mercato.

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Testo in vigore dal: 23-12-1981
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Fino  al  30  novembre  1986 ogni nuovo impianto di viti per uva da
vino   e'   subordinato  ad  apposita  autorizzazione  dell'autorita'
regionale   competente,   che  la  rilascia  con  l'osservanza  delle
disposizioni  di cui al regolamento (CEE) n. 454/80 del Consiglio del
18 febbraio 1980.
  Chiunque  effettui  il  nuovo  impianto  in  violazione  di  quanto
previsto  nel  comma precedente o in difformita' dalla autorizzazione
ottenuta,  e'  soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una  somma  da  lire  1.000.000  a  lire 2.000.000 per ogni ettaro di
vigneto  impiantato  ed  e'  obbligato  a provvedere entro il termine
fissato  dalla competente autorita' regionale alla estirpazione delle
viti  il  cui  impianto  non  sia stato autorizzato o all'adeguamento
dell'impianto stesso alle prescrizioni recate dall'autorizzazione.
  Ove  il trasgressore non ottemperi a quanto disposto nel precedente
comma  entro  il termine fissato dall'autorita' regionale competente,
quest'ultima provvede alla rimozione degli impianti, ponendo a carico
del trasgressore stesso il relativo costo.
  All'attuazione  della  presente legge, che rientra nella competenza
delle  regioni  a  statuto  ordinario,  provvedono anche le regioni a
statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano.
  Alle  infrazioni  amministrative  di  cui  ai  precedenti  commi si
applicano  le  disposizioni  della legge 24 dicembre 1975, n. 706, ad
eccezione  di  quanto  previsto dal primo comma dell'articolo 3 della
legge stessa.