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LEGGE 4 marzo 1981, n. 67

Responsabilità amministrativa patrimoniale di talune categorie di personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

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Testo in vigore dal:  1-4-1981
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato delle categorie e dei profili professionali dei settori stazioni, viaggiante, macchina, tecnico di tutti i servizi e navi traghetto, di cui al quadro n. 2, annesso alla legge 6 febbraio 1979, n. 42, che, nell'esercizio delle funzioni inerenti alla circolazione dei treni e delle attività direttamente connesse, cagioni un danno all'Azienda è tenuto al risarcimento solo nel caso di danno arrecato per dolo o colpa grave.
La limitazione di cui al comma precedente si applica anche alla responsabilità del personale, ivi indicato, verso l'Azienda che abbia risarcito il terzo del danno cagionatogli.