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LEGGE 4 marzo 1981, n. 67

Responsabilità amministrativa patrimoniale di talune categorie di personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

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Testo in vigore dal: 1-4-1981
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato delle
categorie   e   dei   profili  professionali  dei  settori  stazioni,
viaggiante, macchina, tecnico di tutti i servizi e navi traghetto, di
cui  al  quadro n. 2, annesso alla legge 6 febbraio 1979, n. 42, che,
nell'esercizio  delle funzioni inerenti alla circolazione dei treni e
delle  attivita'  direttamente connesse, cagioni un danno all'Azienda
e'  tenuto al risarcimento solo nel caso di danno arrecato per dolo o
colpa grave.
  La  limitazione  di  cui  al comma precedente si applica anche alla
responsabilita'  del  personale,  ivi  indicato,  verso l'Azienda che
abbia risarcito il terzo del danno cagionatogli.