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LEGGE 4 novembre 1981, n. 626

Modifiche ai decreti del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, numeri 597 e 602, nonchè agevolazioni fiscali per i finanziamenti contratti all'estero, per i finanziamenti dei crediti all'esportazione e per il consolidamento dei crediti nei confronti delle imprese industriali.

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Testo in vigore dal:  8-11-1981
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni e correzioni:
all'articolo 58, nel primo comma, sono soppresse le parole: "tuttavia gli interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni pubbliche esenti a norma dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, concorrono a formare l'ammontare complessivo per i nove decimi del loro importo";
all'articolo 61, l'ultimo comma è soppresso;
all'articolo 74, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:
"I costi e gli oneri sono deducibili se ed in quanto si riferiscono ad attività da cui derivano ricavi o proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa; se non sono suscettibili di imputazione specifica si deducono nella proporzione stabilita dal primo comma dell'articolo 58".