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LEGGE 4 novembre 1981, n. 626

Modifiche ai decreti del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, numeri 597 e 602, nonchè agevolazioni fiscali per i finanziamenti contratti all'estero, per i finanziamenti dei crediti all'esportazione e per il consolidamento dei crediti nei confronti delle imprese industriali.

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Testo in vigore dal: 8-11-1981
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Al  decreto  del  Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
597,   e   successive   modificazioni,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni e correzioni:
    all'articolo  58,  nel  primo  comma,  sono  soppresse le parole:
"tuttavia  gli  interessi,  premi  e  altri frutti delle obbligazioni
pubbliche  esenti a norma dell'articolo 31 del decreto del Presidente
della  Repubblica  29  settembre  1973,  n. 601, concorrono a formare
l'ammontare complessivo per i nove decimi del loro importo";
    all'articolo 61, l'ultimo comma e' soppresso;
    all'articolo 74, dopo il primo comma e' aggiunto il seguente:
    "I  costi  e  gli  oneri  sono  deducibili  se  ed  in  quanto si
riferiscono  ad  attivita'  da  cui  derivano  ricavi  o proventi che
concorrono  a  formare il reddito d'impresa; se non sono suscettibili
di  imputazione specifica si deducono nella proporzione stabilita dal
primo comma dell'articolo 58".