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LEGGE 4 novembre 1981, n. 617

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 settembre 1981, n. 495, concernente provvedimenti urgenti in favore dell'industria siderurgica ed in materia di impianti disinquinanti.

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Testo in vigore dal:  5-11-1981
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico

È convertito in legge il decreto-legge 4 settembre 1981, n. 495, recante provvedimenti urgenti in favore dell'industria siderurgica ed in materia di impianti disinquinanti, con le seguenti modificazioni:
All'articolo 1:
al primo comma, dopo le parole: Tesoro dello Stato, sono aggiunte le parole: con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto e;
al secondo comma, dopo le parole: o superiore, sono aggiunte le parole: su base annua;
dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente:

Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, stabilirà con suo decreto le modalità per l'applicazione delle norme contenute nei precedenti commi;
al quarto comma, sono soppresse le parole:
all'ENEL.
All'articolo 2 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

La spesa concernente l'onere degli interessi posti a carico dello Stato, ai sensi del secondo comma, farà carico sul capitolo 7807 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1982 e sul corrispondente capitolo per l'esercizio finanziario 1983 e seguenti.
L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

Le obbligazioni di cui all'articolo precedente, possono anche essere collocate dall'IRI mediante offerta al pubblico ed il relativo controvalore è destinato alle aziende di cui al terzo comma del suddetto articolo.
Alle obbligazioni di cui al primo comma dell'articolo precedente è accordata la garanzia dello Stato, per il rimborso del capitale, il pagamento degli interessi ed ogni altro onere e spesa. Il Tesoro dello Stato è surrogato nei diritti del creditore verso il debitore in conseguenza della operatività della garanzia statale.
La garanzia è concessa altresì alle operazioni di prefinanziamento che l'IRI è autorizzato ad effettuare, fino alla concorrenza massima di 1.000 miliardi, in attesa ed a valere sulla emissione e sul collocamento delle obbligazioni di cui al presente articolo.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad emanare provvedimenti relativi al rilascio delle garanzie dello Stato per le operazioni previste dal comma che precede.
Al titolo sono soppresse le parole: ed in materia di impianti disinquinanti.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 novembre 1981

PERTINI SPADOLINI

Visto, il Guardasigilli: DARIDA