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DECRETO-LEGGE 4 settembre 1981, n. 495

Provvedimenti urgenti in favore dell'industria siderurgica ed in materia di impianti disinquinanti.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 04 novembre 1981, n. 617 (in G.U. 04/11/1981, n.303).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/06/1982)
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Testo in vigore dal:  22-6-1982
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare provvedimenti che consentano interventi indilazionabili in favore dell'industria siderurgica e in materia di impianti disinquinanti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 agosto 1981;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e dei lavori pubblici;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1


In considerazione della particolare incidenza del costo dell'energia elettrica sull'industria italiana del settore ed al fine di razionalizzare l'uso degli impianti, sono assunti a carico del Tesoro dello Stato con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 1983 gli aumenti del sovrapprezzo termico deliberati dal Comitato interministeriale dei prezzi dopo il 31 marzo 1981, limitatamente all'energia che da appositi misuratori risulti consumata negli stabilimenti delle imprese elettrosiderurgiche nei periodi di minor carico della rete coincidenti con le ore dalle 22 alle 6 dei giorni feriali dal lunedi al venerdi e dalle 22 del venerdi alle 6 del lunedi dei mesi da gennaio a luglio e da settembre a dicembre nonché con tutte le ore del mese di agosto.
Agli effetti di quanto previsto dal precedente comma si considerano stabilimenti elettrosiderurgici quelli nei quali l'energia consumata dai forni elettrici per la produzione siderurgica sia uguale o superiore su base annua al 50 per cento dell'energia elettrica impiegata complessivamente nello stabilimento.
Per le imprese che, avendone fatta richiesta, non abbiano ancora avuto installati i misuratori di cui al primo comma, l'agevolazione è commisurata al 45 per cento del consumo totale.
Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, stabilirà con suo decreto le modalità per l'applicazione delle norme contenute nei precedenti commi.
((Per l'attuazione del presente articolo per l'anno 1981 è conferita la somma di lire 50 miliardi alla Cassa conguaglio per il settore elettrico di cui al capitolo VII del provvedimento n. 34/1974 del 6 luglio 1974 del Comitato interministeriale dei prezzi. Le eventuali eccedenze, rispetto alla predetta spesa di lire 50 miliardi, vanno rimborsate dal Tesoro alla predetta Cassa conguaglio entro il 31 marzo 1982.
Per l'amministrazione e la gestione delle somme conferite per l'attuazione del presente articolo la Cassa conguaglio è soggetta alle disposizioni di cui alla legge 25 novembre 1971, n. 1041))

All'onere complessivo di lire 50 miliardi derivante per l'anno 1981 dall'applicazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al cap. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando la voce "Misure particolari in alcuni settori dell'economia".
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.