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LEGGE 7 ottobre 1981, n. 570

Ulteriore proroga dei termini per la ultimazione delle espropriazioni e delle opere di cui all'articolo 4 della legge 20 dicembre 1967, n. 1251.

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Testo in vigore dal:  29-10-1981
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico

Le opere per la costruzione di un primo nucleo portuale completo e funzionale, contemplate nell'aggiornamento del piano regolatore generale del porto di Genova-Voltri in data 5 novembre 1968, approvato dal Ministero dei lavori pubblici con decreto 25 ottobre 1969, n. 2904, e previste nel relativo progetto di massima in data 8 agosto 1969 e 5 giugno 1970, approvato dal consiglio superiore dei lavori pubblici nell'adunanza del 14 maggio 1976, con voto n. 443/444, sono dichiarate di pubblica utilità indifferibili ed urgenti a tutti gli effetti di legge, e la loro esecuzione è demandata al Consorzio autonomo del porto di Genova ai sensi della legge 20 dicembre 1967, n. 1251.
I termini, rispettivamente, di 6 e 15 anni, previsti dall'art. 4 della legge 20 dicembre 1967, n. 1251, e dalla legge 6 dicembre 1973, n. 928, per condurre a termine le espropriazioni necessarie all'attuazione del piano regolatore generale e per la costruzione delle opere di ampliamento, decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 ottobre 1981

PERTINI SPADOLINI - MANNINO - ROGNONI - NICOLAZZI

Visto, il Guardasigilli: DARIDA