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LEGGE 6 dicembre 1973, n. 928

Dilazionamento dei termini di ultimazione per le espropriazioni e per le opere di cui all'articolo 4 della legge 20 dicembre 1967, n. 1251.

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Testo in vigore dal:  6-2-1974
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico

Le opere per la costruzione di un primo nucleo portuale completo e funzionale, contemplate nell'aggiornamento del piano regolatore generale del porto di Genova-Voltri in data 5 novembre 1968, approvato dal Ministero dei lavori pubblici con decreto 25 ottobre 1969, n. 2904, e previste nel relativo progetto di massima in data 8 agosto 1969 e 5 giugno 1970, approvato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici nell'adunanza del 9 settembre 1970, con voto n. 1469, sono dichiarate di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti a tutti gli effetti di legge, e la loro esecuzione resta demandata al Consorzio autonomo del porto di Genova ai sensi della legge 20 dicembre 1967, n. 1251.
I termini, rispettivamente di 6 e 15 anni, previsti dall'articolo 4 della predetta legge per condurre a termine le espropriazioni necessarie all'attuazione del piano regolatore generale e per la costruzione delle opere di ampliamento, decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 dicembre 1973

LEONE RUMOR - PIERACCINI - TAVIANI - LAURICELLA

Visto, il Guardasigilli: ZAGARI