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LEGGE 6 agosto 1981, n. 469

Integrazione dell'articolo 768 del codice della navigazione.

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Testo in vigore dal:  28-8-1981
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico

Dopo il terzo comma dell'articolo 768 del codice della navigazione è aggiunto il seguente comma:
"Nella spesa posta a carico dell'esercente dal comma che precede si intendono compresi i diritti che saranno stabiliti con apposito regolamento approvato con decreto del Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro del tesoro".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Selva di Val Gardena, addì 6 agosto 1981

PERTINI SPADOLINI - BALZAMO - ANDREATTA

Visto, il Guardasigilli: DARIDA