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LEGGE 6 agosto 1981, n. 469

Integrazione dell'articolo 768 del codice della navigazione.

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Testo in vigore dal: 28-8-1981
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  Dopo  il terzo comma dell'articolo 768 del codice della navigazione
e' aggiunto il seguente comma:
  "Nella spesa posta a carico dell'esercente dal comma che precede si
intendono  compresi  i  diritti  che  saranno  stabiliti con apposito
regolamento  approvato  con  decreto  del  Ministro  dei trasporti di
concerto con il Ministro del tesoro".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Selva di Val Gardena, addi' 6 agosto 1981

                               PERTINI

                                                SPADOLINI - BALZAMO -
                                                            ANDREATTA

Visto, il Guardasigilli: DARIDA