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LEGGE 28 maggio 1981, n. 287

Integrazione dell'articolo 2 della legge 28 marzo 1968, n. 341, concernente la validità delle domande di riconoscimento delle qualifiche partigiane.

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Testo in vigore dal:  28-6-1981
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico

Le domande per il riconoscimento delle qualifiche partigiane pervenute alla competente commissione entro il 31 dicembre 1979 sono considerate inoltrate nei termini.
La commissione di cui all'articolo 4 della legge 28 marzo 1968, n. 341, farà luogo alle concessioni soltanto ove l'appartenenza dei richiedenti a formazioni partigiane sia comprovata da documentazione acquisita agli atti in data non posteriore al 30 giugno 1948.
Sono convalidati i riconoscimenti concessi prima dell'entrata in vigore della presente legge nel rispetto della condizione posta dal comma precedente.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 maggio 1981

PERTINI FORLANI - ROGNONI - LAGORIO - ANDREATTA

Visto, il Guardasigilli: DARIDA