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LEGGE 28 maggio 1981, n. 287

Integrazione dell'articolo 2 della legge 28 marzo 1968, n. 341, concernente la validità delle domande di riconoscimento delle qualifiche partigiane.

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Testo in vigore dal: 28-6-1981
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  Le  domande  per  il  riconoscimento  delle  qualifiche  partigiane
pervenute  alla competente commissione entro il 31 dicembre 1979 sono
considerate inoltrate nei termini.
  La  commissione di cui all'articolo 4 della legge 28 marzo 1968, n.
341,  fara'  luogo  alle  concessioni soltanto ove l'appartenenza dei
richiedenti  a formazioni partigiane sia comprovata da documentazione
acquisita agli atti in data non posteriore al 30 giugno 1948.
  Sono  convalidati  i  riconoscimenti concessi prima dell'entrata in
vigore  della  presente legge nel rispetto della condizione posta dal
comma precedente.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 28 maggio 1981

                               PERTINI

                                                  FORLANI - ROGNONI -
                                                  LAGORIO - ANDREATTA

Visto, il Guardasigilli: DARIDA