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LEGGE 14 maggio 1981, n. 220

Disposizioni concernenti l'impianto di collegamenti telefonici nelle frazioni di comune, nei nuclei abitati e nei rifugi montani.

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Testo in vigore dal:  3-6-1981
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


L'Azienda di Stato per i servizi telefonici, per il quinquennio 1981-85, è autorizzata a provvedere, ai sensi della legge 11 dicembre 1952, n. 2529, e successive modificazioni ed integrazioni, all'impianto di collegamenti telefonici nei capoluoghi di comune di nuova istituzione nonché nelle frazioni di comune, nei nuclei abitati e nei rifugi montani.