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LEGGE 14 maggio 1981, n. 220

Disposizioni concernenti l'impianto di collegamenti telefonici nelle frazioni di comune, nei nuclei abitati e nei rifugi montani.

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Testo in vigore dal: 3-6-1981
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'Azienda  di  Stato  per  i servizi telefonici, per il quinquennio
1981-85,  e'  autorizzata  a  provvedere,  ai  sensi  della  legge 11
dicembre  1952,  n. 2529, e successive modificazioni ed integrazioni,
all'impianto  di  collegamenti telefonici nei capoluoghi di comune di
nuova  istituzione  nonche'  nelle  frazioni  di  comune,  nei nuclei
abitati e nei rifugi montani.