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LEGGE 22 dicembre 1981, n. 795

Norme modificative della legge 15 giugno 1978, n. 279, concernente le società già inquadrate nel gruppo EGAM.

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Testo in vigore dal:  3-1-1982
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il secondo comma dell'articolo 4 della legge 15 giugno 1978, n. 279, è sostituito dal seguente:
"Il comitato di liquidazione, titolare delle partecipazioni medesime, è abilitato ad alienarle, in tutto o in parte, a valore di mercato, procedendo, ove occorra per la salvaguardia dell'occupazione, alla ricapitalizzazione delle società non ancora alienate, con imputazione ai fondi di cui alla presente legge, previa intesa con gli enti mandatari ed autorizzazione del Ministro delle partecipazioni statali".
Il terzo comma del medesimo articolo 4 è soppresso.