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LEGGE 22 dicembre 1981, n. 795

Norme modificative della legge 15 giugno 1978, n. 279, concernente le società già inquadrate nel gruppo EGAM.

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Testo in vigore dal: 3-1-1982
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  secondo  comma  dell'articolo  4 della legge 15 giugno 1978, n.
279, e' sostituito dal seguente:
  "Il   comitato   di  liquidazione,  titolare  delle  partecipazioni
medesime, e' abilitato ad alienarle, in tutto o in parte, a valore di
mercato,    procedendo,    ove    occorra    per    la   salvaguardia
dell'occupazione,  alla  ricapitalizzazione delle societa' non ancora
alienate, con imputazione ai fondi di cui alla presente legge, previa
intesa  con  gli  enti mandatari ed autorizzazione del Ministro delle
partecipazioni statali".
  Il terzo comma del medesimo articolo 4 e' soppresso.