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LEGGE 24 novembre 1981, n. 699

Modifiche al secondo e terzo comma dell'articolo 6 del regio decreto-legge 7 luglio 1927, n. 1548, concernente la fabbricazione, l'importazione e il commercio dei prodotti della pesca conservati in recipienti.

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Testo in vigore dal:  20-12-1981
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico

Il secondo ed il terzo comma dell'articolo 6 del regio decreto-legge 7 luglio 1927, n. 1548, sono sostituiti dai seguenti:
"La denominazione di "tonno" è riservata esclusivamente ai tonnidi delle specie seguenti:

Thunnus Thynnus;
Thunnus Alalunga;
Thunnus Albacares;
Thunnus Obesus;
Thunnus Maccoyi;
Thunnus Tongol;
Euthynnus (Katsuwonus) Pelamis.
La specie "Thunnus Thynnus" può anche essere denominata "tonno rosso".
La denominazione di "tonnetto" è riservata alle specie seguenti:

Euthynnus Alletteratus;
Euthynnus Affinis;
Euthynnus Lineatus;
Sarda Sarda".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 novembre 1981

PERTINI SPADOLINI - MARCORA - CAPRIA - MANNINO - ALTISSIMO

Visto, il Guardasigilli: DARIDA