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LEGGE 24 novembre 1981, n. 699

Modifiche al secondo e terzo comma dell'articolo 6 del regio decreto-legge 7 luglio 1927, n. 1548, concernente la fabbricazione, l'importazione e il commercio dei prodotti della pesca conservati in recipienti.

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Testo in vigore dal: 20-12-1981
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  Il   secondo   ed   il   terzo  comma  dell'articolo  6  del  regio
decreto-legge 7 luglio 1927, n. 1548, sono sostituiti dai seguenti:
  "La denominazione di "tonno" e' riservata esclusivamente ai tonnidi
delle specie seguenti:

  Thunnus Thynnus;
  Thunnus Alalunga;
  Thunnus Albacares;
  Thunnus Obesus;
  Thunnus Maccoyi;
  Thunnus Tongol;
  Euthynnus (Katsuwonus) Pelamis.
  La  specie  "Thunnus  Thynnus"  puo' anche essere denominata "tonno
rosso".
  La denominazione di "tonnetto" e' riservata alle specie seguenti:

  Euthynnus Alletteratus;
  Euthynnus Affinis;
  Euthynnus Lineatus;
  Sarda Sarda".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 24 novembre 1981

                               PERTINI

                                                SPADOLINI - MARCORA -
                                                   CAPRIA - MANNINO -
                                                            ALTISSIMO

Visto, il Guardasigilli: DARIDA