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LEGGE 1 aprile 1981, n. 121

Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/05/2022)
Testo in vigore dal:  20-8-1982
aggiornamenti all'articolo

Art. 36

(Ordinamento del personale)


Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria per provvedere alla determinazione dell'ordinamento del personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, da armonizzarsi, con gli opportuni adattamenti, alle previsioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
I) istituzione di ruoli per il personale che esplica funzioni di polizia, di ruoli per il personale che svolge attività tecnico-scientifica o tecnica anche di carattere esecutivo, attinente ai servizi di polizia, nonché di ruoli per il personale che esplica mansioni di carattere professionale attinenti ai servizi di polizia per il cui esercizio occorre la iscrizione in albi professionali.
All'espletamento delle funzioni di carattere istituzionale si provvede con personale appartenente ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza. Allo espletamento delle funzioni di carattere amministrativo, contabile e patrimoniale, nonché delle mansioni esecutive non di carattere tecnico ed operaie si provvede con personale appartenente ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno:
II) suddivisione del personale, che esplica funzioni di polizia, nel ruolo degli agenti, ruolo degli assistenti, ruolo dei sovrintendenti, ruolo degli ispettori, ruolo dei commissari e ruolo dei dirigenti, con l'osservanza delle seguenti disposizioni:
1) al personale appartenente al ruolo degli agenti sono attribuite mansioni esecutive con il margine di iniziativa e di discrezionalità inerente alla qualifica di agente di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria; in relazione all'anzianità e ai meriti di servizio devono essere previste almeno due qualifiche, ferme restando le mansioni suddette;
2) al personale appartenente al ruolo degli assistenti sono attribuite mansioni esecutive con il margine di iniziativa e di discrezionalità inerente alla qualifica di agente di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, nonché eventuali incarichi specialistici, di coordinamento e di comando di uno o più agenti in servizio operativo; sono previste almeno tre qualifiche e a quella più elevata viene attribuita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria;
3) al personale appartenente al ruolo dei sovrintendenti sono attribuite funzioni nello stesso ambito, ma di più alto livello rispetto a quelle di cui al numero precedente, con il margine di iniziativa e di discrezionalità inerente alla qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, nonché funzioni di comando di posti di polizia o di piccole unità operative cui impartisce ordini dei quali controlla la esecuzione e di cui risponde; devono essere previste almeno quattro qualifiche e determinate le corrispondenti funzioni;
4) al personale appartenente al ruolo degli ispettori sono attribuite specifiche funzioni di sicurezza pubblica e di polizia giudiziaria, con particolare riguardo all'attività investigativa; sono altresì attribuite funzioni di direzione, di indirizzo e coordinamento di unità operative e la responsabilità per le direttive o istruzioni impartite nelle predette attività e per i risultati conseguiti. In caso di temporanea assenza o di impedimento, possono sostituire il titolare nella direzione di ufficio di reparti.
Devono essere previste quattro qualifiche e determinate le corrispondenti funzioni;
5) al personale appartenente al ruolo dei commissari sono attribuite funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, di direzione di uffici, di comando di reparti, implicanti un responsabile apporto professionale e la valutazione di opportunità nell'ambito delle direttive ricevute; devono essere previste almeno quattro qualifiche e determinate le corrispondenti funzioni;
6) al personale appartenente al ruolo dei dirigenti sono attribuite, ove occorra, oltre alle funzioni già previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, le funzioni che si renderà eventualmente necessario prevedere nel contesto del nuovo ordinamento della Amministrazione della pubblica sicurezza;
III) suddivisione del personale che svolge attività tecnico-scientifica o tecnica anche di carattere esecutivo, attinente ai servizi di polizia, in ruoli da determinare in relazione alle funzioni attribuite ed ai contenuti di professionalità richiesti; determinazione delle qualifiche e delle corrispondenti funzioni;
IV) suddivisione del personale che esplica mansioni di carattere professionale, per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi, in ruoli da determinare in relazione alle funzioni attribuite ed ai contenuti di professionalità richiesti; determinazione delle qualifiche e delle corrispondenti funzioni;
V) previsione che, fino a quando le esigenze di servizio non saranno soddisfatte dal personale che espleta attività amministrative, contabili e patrimoniali e dal personale appartenente ai ruoli da istituire secondo quanto previsto dai precedenti punti III) e IV), il personale civile della pubblica sicurezza, del Corpo di polizia femminile e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza che, all'entrata in vigore della presente legge, espleta le suddette attività, continuerà, salvo esigenze di servizio e fermo restando l'inquadramento cui avrà diritto, a svolgere le attività nelle quali è impiegato; eguale disciplina è riservata al personale adibito a svolgere attività assistenziali o ad esse connesse;
VI) previsione che il personale di cui al precedente punto V) acceda a domanda e previa prova pratica nelle varie qualifiche funzionali dei ruoli stessi - fino a quella corrispondente alla qualifica apicale del ruolo direttivo - in relazione alle mansioni esercitate all'atto del passaggio in tali ruoli, fino alla copertura di non oltre il cinquanta per cento rispettivamente dei posti previsti per l'esercizio di dette mansioni amministrative, contabili e patrimoniali e delle dotazioni organiche dei ruoli di cui ai precedenti punti III) e IV);
VII) previsione che dopo l'applicazione del precedente punto VI) possa accedere, a domanda e previa prova pratica, nel limite del 50 per cento dei posti disponibili per ogni qualifica, nelle varie qualifiche dei ruoli di cui ai precedenti punti III) e IV) anche personale proveniente da altre amministrazioni dello Stato, che svolga attività tecniche proprie delle qualifiche stesse; previsione che al suddetto personale venga attribuito il trattamento economico più favorevole, convertendo in scatti d'anzianità la parte del precedente trattamento eventualmente eccedente quello previsto nei nuovi ruoli;
VIII) previsione, nella determinazione delle funzioni per il personale di cui ai punti II), III) e IV) di compiti di formazione e istruzione;
IX) previsione che prima di procedere all'inquadramento di cui al punto X):
1) venga riconosciuto ad ogni effetto giuridico e amministrativo il servizio prestato in posizione di ausiliario dai funzionari con questa qualifica, nominati dopo il 25 aprile 1945 e transitati successivamente in ruolo;
2) agli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza si applichino, con la stessa decorrenza, i benefici di progressione nella carriera derivati ai funzionari di pubblica sicurezza dalla legge 11 luglio 1980, n. 312;
3) agli ufficiali fino al grado di tenente colonnello prima di procedere alle operazioni di cui al punto X), numero 19), si estendono, ai fini esclusivamente giuridici, i criteri di progressione in carriera fino alla qualifica di vice questore aggiunto previsti per i funzionari di pubblica sicurezza anche prima dell'entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312.
Restano fermi i criteri per la valutazione dell'anzianità fissati al punto X), numero 19), e quelli per il passaggio alla dirigenza di cui al punto XIII);
4) la dotazione organica dei primi dirigenti della polizia femminile sia elevata da quattro a venti unità e all'attribuzione dei posti portati in aumento si provveda secondo i criteri e le modalità di cui alla legge 30 settembre 1978, n. 583;
X) determinazione, per ciascuno dei ruoli istituiti e, ove occorra, per singole qualifiche, delle dotazioni organiche, in modo da assicurare la funzionalità dell'ordinamento e l'efficienza delle strutture dell'amministrazione e da evitare che il personale venga distolto dai compiti specificamente previsti per ogni ruolo. In particolare:
1) previsione che il personale avente attualmente il grado di guardia e guardia scelta venga inquadrato nelle qualifiche del ruolo degli agenti secondo l'anzianità di servizio;
2) previsione che il personale avente attualmente la qualifica di appuntato venga inquadrato nel ruolo degli assistenti secondo i seguenti criteri:
2a) inquadramento nella prima qualifica degli appuntati che abbiano fino a quindici anni di anzianità di servizio rispettando l'ordine di ruolo;
2b) inquadramento nella qualifica intermedia degli appuntati che abbiano fino a ventiquattro anni di anzianità di servizio rispettando l'ordine di ruolo;
2c) inquadramento nella qualifica finale degli appuntati che abbiano superato i ventiquattro anni di anzianità di servizio o i dieci anni di anzianità di grado rispettando l'ordine di ruolo;
3) previsione che il personale avente, alla data di entrata in vigore della presente legge, il grado di appuntato, e che sia risultato idoneo nei concorsi per il conferimento del grado di vicebrigadiere di pubblica sicurezza, venga inquadrato nella seconda qualifica del ruolo dei sovrintendenti, in soprannumero riassorbibile con la cessazione dal servizio del personale posto in questa posizione, rispettando l'ordine cronologico dei singoli concorsi e nell'ambito di ciascun concorso la graduatoria di merito per gli appuntati;
4) previsione che il personale avente, alla data di entrata in vigore della presente legge, il grado di vicebrigadiere venga inquadrato, anche in soprannumero, nella seconda qualifica del ruolo dei sovrintendenti e quello appartenente al ruolo dei brigadieri nella terza qualifica del ruolo dei sovrintendenti;
5) previsione che i marescialli siano inquadrati nelle quattro qualifiche del ruolo degli ispettori in ragione delle sottoelencate aliquote:
5a) la metà dei posti disponibili nella qualifica finale;
5b) i tre quinti dei posti disponibili nelle qualifiche intermedie;
5c) i due quinti dei posti disponibili nella qualifica iniziale;
6) previsione che l'inquadramento di cui al numero precedente abbia luogo nel seguente modo:
6a) nella qualifica finale, secondo l'ordine di graduatoria, i marescialli carica speciale, che abbiano superato un concorso per titoli di servizio, i marescialli di I classe scelti e di I classe, che abbiano superato un concorso interno per titoli di servizio e
colloquio, fino alla copertura dell'aliquota prevista nel numero 5a);
6b) nella terza qualifica, i marescialli carica speciale che non abbiano superato il concorso o che non vi abbiano partecipato, nonché, fino alla copertura dell'aliquota prevista dal numero sb), i marescialli di I classe scelti e di I classe, che, idonei al suddetto concorso interno per titoli e colloquio, non abbiano trovato collocazione nella qualifica finale per mancanza di posti disponibili;
6c) nella seconda o nella prima qualifica, fino alla copertura delle aliquote previste dai numeri 5b) e 5c), i marescialli di I classe scelti e di I classe che idonei al suddetto concorso interno per titoli e colloquio, non abbiano trovato collocazione nella terza o nella seconda qualifica per mancanza di posti disponibili;
6d) previsione che il personale di cui ai numeri 6b) e 6c) sia inquadrato nella seconda e poi nella terza e quindi nella quarta qualifica del ruolo degli ispettori, secondo l'ordine della graduatoria e ove non abbia successivamente demeritato in ragione dei posti che si rendano nel tempo disponibili in quelle qualifiche e nei limiti delle aliquote di cui al numero 5);
7) previsione che, ultimato l'inquadramento di cui ai precedenti punti e verificata la disponibilità di posti nella terza, nella seconda o nella prima qualifica del ruolo degli ispettori, sia bandito un concorso interno per titoli di servizio e colloquio, riservato ai marescialli di II e III classe;
7a) previsione che il personale, che abbia superato il concorso di cui al precedente numero 7), sia inquadrato nella terza, nella seconda o nella prima qualifica del ruolo degli ispettori, fino alla copertura delle aliquote previste dai numeri 5b) e 5c);
7b) previsione che il personale idoneo al concorso di cui al precedente numero 7), che non abbia trovato collocazione nella prima qualifica per mancanza di posti disponibili, sia inquadrato, secondo l'ordine di merito, nella qualifica finale del ruolo dei sovrintendenti;
7c) previsione che il personale, di cui ai precedenti numeri 7a) e 7b), sia inquadrato, secondo l'ordine di graduatoria e ove non abbia successivamente demeritato, nella prima e poi nella seconda, nella terza e quindi nella quarta qualifica del ruolo degli ispettori in ragione dei posti che si rendano nel tempo disponibili in quelle qualifiche e nei limiti delle aliquote di cui al numero 5);
8) previsione che i marescialli inquadrati nel ruolo degli ispettori frequentino presso una scuola di polizia un corso di aggiornamento di almeno due mesi;
9) previsione che le assistenti di polizia che abbiano maturato il 13° anno di servizio siano inquadrate nella quarta qualifica del ruolo degli ispettori; previsione che le assistenti fino a 13 anni di servizio siano inquadrate nella terza qualifica del ruolo degli ispettori, con precedenza nel ruolo su coloro che vi accedano successivamente per concorso;
10) previsione che i marescialli di 1ª classe scelti e di 1ª classe, che non abbiano superato il concorso per l'accesso al ruolo degli ispettori o che non vi abbiano partecipato, siano inquadrati nella qualifica terminale del ruolo dei sovrintendenti ovvero, a domanda, nell'apposito ruolo ad esaurimento di cui al numero 14);
11) previsione che i marescialli di II e III classe, che non abbiano superato il concorso per l'accesso al ruolo degli ispettori o che non vi abbiano partecipato, siano inquadrati nella III qualifica del ruolo dei sovrintendenti ovvero, a domanda, nell'apposito ruolo ad esaurimento di cui al numero 14);
12) previsione che i marescialli di prima classe scelti e di prima classe, che non abbiano partecipato o non abbiano superato il concorso di cui al numero 6a), siano promossi aUla seconda qualifica del ruolo degli ispettori dal giorno precedente a quello della cessazione dal servizio per limite di età, infermità o decesso, con il trattamento economico più favorevole;
13) previsione che i marescialli di seconda e terza classe, che non abbiano partecipato o non abbiano superato il concorso di cui al numero 7), siano promossi alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori dal giorno precedente a quello della cessazione dal servizio per limite di età, infermità o decesso, col trattamento economico più favorevole;
14) previsione che i sottufficiali, che ne facciano richiesta anche successivamente all'espletamento degli esami per lo accesso alle qualifiche di ispettori, siano inquadrati in appositi ruoli ad esaurimento;
15) previsione che i sottufficiali e gli appuntati del ruolo separato e limitato di cui alle leggi 11 luglio 1956, n. 699, 22 dicembre 1960, n. 1600, 14 febbraio 1970, n. 57, 10 ottobre 1974, n. 496, e quelli in soprannumero di cui alla legge 27 febbraio 1963, n. 225, o comunque richiamati in servizio, siano inseriti in un ruolo ad esaurimento; previsione che detto personale possa progredire in carriera secondo le modalità di avanzamento previste per i pari grado del ruolo ordinario e nei limiti delle percentuali stabilite al numero 32);
16) previsione che per il personale di cui al numero 15), all'atto della cessazione dal servizio per qualsiasi causa, si provveda, ai soli fini del trattamento di quiescenza, alla ricostruzione della carriera dalla data di entrata in servizio secondo le norme vigenti per il personale appartenente al ruolo ordinario;
17) previsione che i sottufficiali e gli appuntati che abbiano assunto servizio nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in qualità di guardie aggiunte e ausiliarie, qualora nel momento del collocamento in congedo per limite di età o per infermità, o all'atto del decesso, non siano stati inquadrati nel ruolo di ispettore, conseguano aumenti periodici pari al 2,50 per cento dello stipendio per ogni triennio o frazione comunque superiore a sei mesi di servizio prestato in qualità di aggiunti o di ausiliari;
18) previsione che i funzionari di pubblica sicurezza sino alla qualifica di vice questore aggiunto e gli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza sino al grado di tenente colonnello del ruolo ordinario siano inquadrati, ferme restando le posizioni occupate nei rispettivi ruoli, nel ruolo direttivo dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;
19) previsione che l'inquadramento del personale di cui al numero precedente nell'ambito di ciascuna qualifica, abbia luogo tenendo conto dell'anzianità di servizio e di grado o qualifica, delle promozioni a scelta o per merito comparativo o per meriti eccezionali, dei riconoscimenti ottenuti, delle qualifiche annuali riportate, dei titoli, degli incarichi svolti. L'anzianità di servizio va determinata per i funzionari dalla decorrenza della nomina alla qualifica iniziale e per gli ufficiali dalla data della nomina al grado di tenente o dalla data della nomina al grado di sottotenente per gli ufficiali ammessi nel Corpo dopo aver partecipato a concorsi di arruolamento riservati ai laureati;
20) previsione che per le ispettrici, ispettrici superiori e ispettrici capo aggiunte della polizia femminile, si applichi, relativamente all'inquadramento, quanto previsto dai numeri 18) e 19);
21) previsione che i dirigenti superiori, i primi dirigenti, compresi quelli della polizia femminile, i maggiori generali ed i colonnelli siano inquadrati nel ruolo dei dirigenti dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, ferme restando le posizioni occupate nei rispettivi ruoli;
22) previsione che l'inquadramento nelle varie qualifiche, del personale di cui al numero precedente abbia luogo tenendo conto dell'anzianità di servizio e di grado o qualifica, delle promozioni a scelta o per merito comparativo o per meriti eccezionali, dei riconoscimenti ottenuti, delle qualifiche annuali riportate, dei titoli e degli incarichi svolti. Agli adempimenti di cui sopra provvede l'organo collegiale competente di cui all'articolo 38. Ai dirigenti generali di pubblica sicurezza e ai tenenti generali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 42;
23) previsione che i vice questori collocati nel ruolo ad esaurimento entro la data del 1 luglio 1980, siano inquadrati nel ruolo dei dirigenti, nella qualifica di primo dirigente in soprannumero da assorbire in sede di revisione delle dotazioni organiche previste dal precedente punto X);
24) previsione che i tenenti colonnelli siano inquadrati, ove ne facciano richiesta, in un ruolo ad esaurimento;
25) previsione che i tenenti colonnelli, appartenenti al ruolo unico separato e limitato o comunque richiamati in servizio, siano inseriti in un ruolo ad esaurimento; previsione che detto personale possa progredire in carriera fino al grado di maggiore generale secondo le modalità di avanzamento stabilite per i pari grado del ruolo ordinario e nei limiti delle percentuali stabilite al numero 32);
26) previsione che per il personale di cui al numero 25), all'atto della cessazione dal servizio per qualsiasi causa, si provveda, ai soli fini del trattamento di quiescenza, alla ricostruzione della carriera dalla data di entrata in servizio secondo le norme vigenti per il personale appartenente al ruolo ordinario;
27) previsione che i tenenti generali, i maggiori generali ed i colonnelli siano inquadrati, a richiesta, in un ruolo ad esaurimento;
previsione che i suddetti ufficiali, qualora richiamati o nella posizione di stato "a disposizione" o "in aspettativa per riduzione dei quadri", siano direttamente inquadrati nel ruolo ad esaurimento predetto; previsione che gli ufficiali del ruolo dei medici siano inquadrati in un ruolo ad esaurimento salvo che all'atto dell'istituzione dei ruoli professionali di cui al punto IV), optino per il passaggio nei nuovi ruoli;
28) previsione che le assistenti della polizia femminile con tre anni complessivi di servizio in possesso di uno dei diplomi di laurea di cui alla legge 1 dicembre 1966, n. 1082, accedano a domanda alla qualifica iniziale del ruolo dei commissari, nel limite di un sesto dei posti disponibili, mediante il concorso interno per titoli di servizio e colloquio da espletarsi entro dodici mesi dall'approvazione del provvedimento delegato previsto dal presente articolo; le vincitrici del predetto concorso dovranno frequentare un apposito corso di aggiornamento professionale;
29) previsione che le appartenenti al ruolo delle assistenti della polizia femminile, che ne facciano richiesta, siano inquadrate in un ruolo ad esaurimento conservando l'attuale stato giuridico e l'attuale progressione di carriera, nonché i benefici derivanti dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge;
30) previsione che alle assistenti della polizia femminile, in servizio all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, continui ad applicarsi, per un periodo di dieci anni, la normativa vigente per lo accesso alla carriera direttiva prevista per gli impiegati civili dello Stato;
31) previsione che i sottufficiali e le guardie del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, ove in possesso di uno dei diplomi di laurea richiesti per l'accesso al ruolo dei commissari, e con almeno cinque anni complessivi di servizio, accedano, a domanda, alla qualifica iniziale della carriera di commissario, nei limiti di un quarto dei posti disponibili mediante concorso interno per titoli di servizio e colloquio da espletarsi entro dodici mesi dall'approvazione del provvedimento delegato previsto dal presente articolo. I vincitori del concorso dovranno frequentare un corso di aggiornamento professionale;
32) previsione che al personale inquadrato nei ruoli ad esaurimento appartenente al disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza continui ad applicarsi per quanto attiene alla progressione di carriera, la normativa vigente al momento dell'entrata in vigore della presente legge.
Al personale predetto sono estesi i benefici che saranno attribuiti ai corrispondenti gradi delle altre forze di polizia.
La progressione in carriera è deliberata dal Consiglio di amministrazione di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, modificato dall'articolo 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775.
L'avanzamento dei sottufficiali dovrà avvenire in relazione alle cessazioni dal servizio che si determineranno in ciascun ruolo e nei singoli gradi al 31 dicembre di ogni anno.
L'aliquota dei tenenti colonnelli da ammettere a valutazione sarà determinata in ragione di 1/6 all'anno dei tenenti colonnelli iscritti nel ruolo e le promozioni da conferire in ragione del 10 per cento degli ufficiali valutati.
All'avanzamento al grado di maggior generale si procederà ammettendo a valutazione 1/5 all'anno dei colonnelli iscritti nel ruolo e promuovendone uno all'anno.
I maggiori generali iscritti nel ruolo ad esaurimento, compresi quelli del ruolo sanitario degli ufficiali medici di polizia al compimento del terzo anno di servizio nel grado, vengono valutati e se dichiarati idonei vengono promossi al grado di tenente generale con decorrenza dal giorno precedente a quello della cessazione dal servizio per limiti di età o per fisica inabilità o per decesso;
XI) previsione che il personale dei ruoli ad esaurimento assuma le funzioni e gli obblighi derivanti al personale della Polizia di Stato dalla presente legge, nonché la denominazione delle corrispondenti qualifiche previste nel nuovo ordinamento civile del personale, salva la possibilità di mantenere, a richiesta, la precedente denominazione;
XII) previsione che il personale civile di pubblica sicurezza con la qualifica di vice questore del ruolo ad esaurimento e di ispettrice capo del ruolo ad esaurimento di cui, all'articolo 155, ultimo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, assolva le funzioni della qualifica apicale del ruolo dei commissari;
XIII) previsione che l'accesso al ruolo dei dirigenti, relativamente al personale che esplica funzioni di polizia, avvenga mediante il superamento di un corso di formazione al quale sono ammessi, in numero non inferiore a una volta e mezzo i posti disponibili, coloro che abbiano superato un concorso interno per titoli e per esami, cui hanno diritto di partecipare gli appartenenti alla qualifica terminale del ruolo direttivo o coloro che abbiano almeno nove anni e sei mesi di servizio effettivo nel ruolo che siano in possesso delle qualità necessarie per l'espletamento delle funzioni dirigenziali; determinazione dei criteri per l'ammissione al concorso, tenendo conto dei titoli acquisiti e dell'anzianità di servizio e di qualifica, nonché delle modalità del corso di formazione dirigenziale. Nella prima applicazione della presente legge e fino a diciotto mesi dall'emanazione del provvedimento delegato previsto dal presente articolo, i posti accantonati al 31 dicembre 1980 e quelli che comunque si rendono disponibili nelle qualifiche di primo dirigente sono attribuiti mediante scrutinio per merito comparativo secondo i criteri e le modalità di cui alla legge 30 settembre 1978, n. 583; i promossi dovranno frequentare un corso di aggiornamento professionale;
XIV) previsione che il personale direttivo di cui ai punti III) e IV) acceda ai ruoli dei dirigenti, ove siano previsti, secondo le modalità di cui al punto XIII);
XV) previsione che la promozione alla qualifica di dirigente superiore venga conferita, nei limiti dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, ai primi dirigenti che abbiano maturato una anzianità di almeno tre anni nella qualifica, computando anche il periodo trascorso nel ruolo ad esaurimento, secondo criteri di comparazione dei meriti da stabilirsi con particolare riguardo agli incarichi e ai servizi svolti e alla qualità delle mansioni affidate per specifica competenza professionale o come assunzione di particolari responsabilità anche in rapporto alla sede di servizio; previsione che dopo un triennio dalla entrata in vigore della presente legge, i primi dirigenti valutati e non promossi alla qualifica superiore che abbiano compiuto trenta anni di servizio effettivamente prestato, di cui dieci nella qualifica, siano collocati a riposo d'ufficio con la qualifica di dirigente superiore;
XVI) determinazione dei criteri per la promozione per merito straordinario anche in soprannumero assorbibile con le vacanze ordinarie degli appartenenti alla Polizia di Stato;
XVII) previsione che l'accesso al ruolo di assistente avvenga per anzianità e che l'accesso all'ultimo livello di tale ruolo avvenga dopo aver frequentato con esito positivo un corso d'aggiornamento;
XVIII) previsione che l'accesso al ruolo di sovrintendente avvenga mediante concorso interno, per esame teorico pratico, al quale sono ammessi gli appartenenti ai ruoli di agente e di assistente che abbiano almeno quattro anni in servizio complessivo e superino successivamente un corso di formazione tecnico-professionale. Per il personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano, per quanto attiene all'anzianità di servizio utile per poter partecipare al concorso a sovrintendente, la normativa attualmente prevista per il concorso a vice brigadiere,
XIX) determinazione delle modalità di preposizione ai vari uffici ed incarichi e dei criteri di promozione nell'ambito dei vari ruoli in modo da favorire, tenuto conto dell'anzianità di servizio, gli elementi più meritevoli per capacità professionali e per incarichi assolti;
XX) determinazione delle modalità, in relazione a particolari infermità o al grado di idoneità all'assolvimento dei servizi di polizia, per il passaggio del personale, per esigenze di servizio o a domanda, ad equivalenti qualifiche di altri ruoli dell'amministrazione della pubblica sicurezza o di altre amministrazioni dello Stato, salvaguardando i diritti e le posizioni del personale appartenente a questi ultimi ruoli;
XXI) disciplina dello stato giuridico del personale, ed in particolare del comando presso altre amministrazioni, l'aspettativa, il collocamento a disposizione, le incompatibilità, i rapporti informativi e i congedi, secondo criteri che tengano conto delle specifiche esigenze dei servizi di polizia e della necessità che la suddetta disciplina non preveda trattamenti di stato inferiori rispetto a quelli degli altri dipendenti civili dello Stato;
XXII) attribuzione, ove occorra e limitatamente alle funzioni esercitate, delle qualità di agente e ufficiale di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza al personale che svolge attività tecnico-scientifica e che esplica mansioni di carattere professionale in relazione al ruolo di appartenenza;
XXIII) incentivazione della mobilità del personale, escludendo nel contempo ogni tipo di mobilità esterna all'amministrazione, salvo quella derivante dal comando o dal collocamento fuori ruolo;
XXIV) previsione che, salvo l'ipotesi di cui al precedente punto XV) e ferma restando per il personale in servizio all'entrata in vigore della presente legge la normativa vigente in materia di collocamento a riposo d'ufficio per raggiunti limiti di età, la cessazione del rapporto d'impiego, determinabile in modo differenziato per gli appartenenti ai vari ruoli, avvenga non oltre il compimento del sessantesimo anno di età;
XXV) previsione che, al fine di coprire eventuali carenze di organico, sia possibile il richiamo in servizio degli agenti, degli assistenti e dei sovrintendenti, per un periodo non superiore a due anni, sempre che non siano stati collocati a riposo oltre il cinquantottesimo anno di età;
XXVI) previsione che per la gestione delle questioni attinenti allo stato ed all'avanzamento del personale della Polizia di Stato siano istituiti uno o più organi collegiali, nei quali sia rappresentato il personale medesimo.
I benefici di cui all'articolo 7 della legge 10 ottobre 1974, n. 496, sono estesi agli ufficiali del ruolo separato e limitato ex combattenti o partigiani in servizio al 1 gennaio 1971.
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AGGIORNAMENTO (3)

La L. 12 agosto 1982 n. 569 ha disposto (con l'art. 1) che " dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi del 24 aprile 1982, numeri 335, 336 e 337, di attuazione dell'articolo 36 della legge 1 aprile 1981, n. 121, il ruolo degli agenti e quello degli assistenti sono unificati nel ruolo degli agenti e degli assistenti".