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LEGGE 20 febbraio 1981, n. 30

Istituzione di direzioni di amministrazione dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  12-3-1981 al: 8-10-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Istituzione di direzioni di amministrazione dell'Esercito


Alle dipendenze di ciascuno dei sottonotati comandi è istituita una direzione di amministrazione con competenza territoriale sugli enti dislocati nella circoscrizione dei comandi medesimi:
1) comando generale dell'Arma dei carabinieri, con sede a Roma e competenza territoriale nazionale per gli enti dipendenti dal medesimo comando generale;
2) comando regione militare nord-ovest con sede a Torino; comando regione militare nord-est, con sede a Padova; comando regione militare tosco-emiliana con sede a Firenze; comando regione militare centrale, con sede a Roma; comando regione militare meridionale, con sede a Napoli; comando regione militare della Sicilia, con sede a Palermo.
In Sardegna, per la quale le attribuzioni dei comandanti di regione militare sono devolute al comandante militare della Sardegna, è istituita, con sede a Cagliari, una direzione di amministrazione con competenza territoriale sugli enti dislocati nella circoscrizione dello stesso comando.