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LEGGE 20 febbraio 1981, n. 30

Istituzione di direzioni di amministrazione dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal: 12-3-1981
al: 8-10-2010
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.
      Istituzione di direzioni di amministrazione dell'Esercito

  Alle  dipendenze  di  ciascuno dei sottonotati comandi e' istituita
una  direzione  di  amministrazione con competenza territoriale sugli
enti dislocati nella circoscrizione dei comandi medesimi:
    1)  comando generale dell'Arma dei carabinieri, con sede a Roma e
competenza   territoriale  nazionale  per  gli  enti  dipendenti  dal
medesimo comando generale;
    2) comando regione militare nord-ovest con sede a Torino; comando
regione  militare  nord-est,  con  sede  a  Padova;  comando  regione
militare  tosco-emiliana con sede a Firenze; comando regione militare
centrale,  con sede a Roma; comando regione militare meridionale, con
sede  a  Napoli;  comando  regione militare della Sicilia, con sede a
Palermo.
  In Sardegna, per la quale le attribuzioni dei comandanti di regione
militare  sono  devolute  al  comandante  militare della Sardegna, e'
istituita,  con sede a Cagliari, una direzione di amministrazione con
competenza  territoriale  sugli  enti  dislocati nella circoscrizione
dello stesso comando.