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LEGGE 23 luglio 1980, n. 488

Divieto ai cittadini italiani di fornire ad autorità straniere documenti ed informazioni concernenti l'attività marittima.

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Testo in vigore dal:  10-9-1980
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Gli armatori, i loro rappresentanti o preposti di imprese di navigazione italiane devono trasmettere al Ministero della marina mercantile, entro trenta giorni dalla ricezione, copia degli ordini, emanati da autorità straniere, di fornire informazioni ovvero di consegnare documenti attinenti alla gestione amministrativa e contabile dell'impresa ed agli accordi commerciali in materia di noli e servizi marittimi.
Chiunque viola la disposizione del comma precedente è punito con la sanzione amministrativa da L. 100.000 a lire un milione. Si applicano gli articoli da 3 a 9 della legge 24 dicembre 1975, n. 706, e successive modificazioni.