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LEGGE 23 luglio 1980, n. 488

Divieto ai cittadini italiani di fornire ad autorità straniere documenti ed informazioni concernenti l'attività marittima.

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Testo in vigore dal: 10-9-1980
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Gli  armatori,  i  loro  rappresentanti  o  preposti  di imprese di
navigazione  italiane  devono  trasmettere  al Ministero della marina
mercantile,  entro trenta giorni dalla ricezione, copia degli ordini,
emanati  da  autorita'  straniere,  di fornire informazioni ovvero di
consegnare   documenti   attinenti  alla  gestione  amministrativa  e
contabile dell'impresa ed agli accordi commerciali in materia di noli
e servizi marittimi.
  Chiunque  viola  la disposizione del comma precedente e' punito con
la  sanzione  amministrativa  da  L.  100.000  a  lire un milione. Si
applicano gli articoli da 3 a 9 della legge 24 dicembre 1975, n. 706,
e successive modificazioni.