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LEGGE 11 luglio 1980, n. 312

Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/06/2014)
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Testo in vigore dal:  4-11-1980
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Art. 31

(Personale assunto ai sensi di disposizioni speciali)


Il sottoelencato personale civile assunto dalle amministrazioni dello Stato ai sensi delle disposizioni a fianco indicate, in servizio alla data del 30 aprile 1979 ed in possesso di tutti i requisiti prescritti, ad eccezione del limite di età e del titolo di studio, è collocato, a domanda da presentare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, nelle categorie del personale non di ruolo previste dalla tabella I allegata al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100 e successive modificazioni ed integrazioni, o in categorie salariali non di ruolo corrispondenti a quelle previste per gli operai di ruolo dalla legge 5 marzo 1961, n. 90 e successive modificazioni, a seconda delle mansioni per le quali è avvenuta la assunzione o la conferma in servizio e con l'attribuzione, a decorrere dal 1 luglio 1978 o dalla data di assunzione se successiva, del trattamento economico previsto per le categorie stesse dal precedente articolo 30.

Presidenza del Consiglio dei ministri:
personale assunto con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
((22))
luglio 1967, regolarmente retribuito a carico del bilancio dello Stato;
personale retribuito a presentazione di fattura, utilizzato per l'espletamento di mansioni di tipo direttivo, di concetto, esecutivo ed ausiliario dall'ufficio del Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica.

Ministero di grazia e giustizia:
personale incaricato ai sensi degli articoli 9 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1960, n. 103;
dattilografi e stenodattilografi assunti ai sensi dell'articolo 27 della legge 11 agosto 1973, n. 533;
traduttori-interpreti, incaricati ai sensi della legge 14 luglio 1967, n. 568.

Ministero della difesa:
personale assunto con contratto ai sensi della legge 29 settembre 1962, numero 1483;
personale assunto a contratto per le esigenze degli addetti militari all'estero ai sensi degli articoli 10 e 11 della legge 27 dicembre 1973, n. 838.

Ministero degli affari esteri:
personale assunto con contratto ai sensi degli articoli 11, 12 e 13 della legge 17 luglio 1970, n. 569. In relazione al collocamento nelle categorie non di ruolo di tale personale non si applica il penultimo comma del presente articolo;
traduttori ed interpreti di cui allo articolo 24, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;
personale "utilizzato" presso il dipartimento per la cooperazione allo sviluppo per esigenze connesse all'attuazione di iniziative sovvenzionate ai sensi dell'articolo 5, lettera i), della legge 15 dicembre 1971, n. 1222;
personale utilizzato presso gli uffici dell'amministrazione centrale retribuito ai sensi dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;
personale di cui alla lettera e) dell'articolo 17 della legge 9 febbraio 1979, n. 38, in servizio presso il dipartimento per la cooperazione allo sviluppo.

Ministero delle finanze:
personale incaricato ai sensi dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1960, n. 103.

Ministero dei lavori pubblici:
personale assunto con contratto ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1969, n. 1013, e degli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 1186.

Ministero dei trasporti:
personale assunto con contratto a termine ai sensi dell'articolo 6 della legge 22 dicembre 1973, n. 825.

Ministero del bilancio e della programmazione economica:
personale assunto a contratto a tempo pieno ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 24 luglio 1973, n. 428, convertito nella legge 4 agosto 1973, n. 497.

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato:
personale della segreteria del Comitato interministeriale prezzi che svolge prestazioni di stabile collaborazione con le mansioni:
ispettive, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896;
di concetto, esecutive e ausiliarie, anche retribuito a presentazione di fattura.

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:
collocatori a contratto ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 16 maggio 1956, n. 562 e successive modificazioni.

Per il personale a contratto in servizio al Ministero del bilancio e della programmazione economica, ai fini della determinazione dello stipendio spettante nella categoria di inquadramento, si ha riguardo alla retribuzione annua percepita al 1 luglio 1978 diminuita di un tredicesimo nonché della somma pari all'ammontare annuo in vigore a quella data dell'indennità integrativa speciale che, a partire dalla medesima data, è corrisposta allo stesso titolo in aggiunta allo stipendio.
Per il personale assunto ai sensi della legge 29 settembre 1962, n. 1483, e successive modificazioni ed integrazioni, degli articoli 11, 12 e 13 della legge 17 luglio 1970, n. 569, dell'articolo 17 della legge 9 febbraio 1979, n. 38, degli articoli 10 e 11 della legge 27 dicembre 1973, n. 838, dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, numero 1186, dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1969, n. 1013, degli articoli 4 e 5 della legge 16 maggio 1956, n. 562, e successive modificazioni, dell'articolo 3 del decreto-legge 24 luglio 1973, n. 428, convertito nella legge 4 agosto 1973, numero 497, dell'articolo 6 della legge 22 dicembre 1973, n. 825, il servizio prestato anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge è considerato servizio non di ruolo ai fini del successivo inquadramento in ruolo. Tale inquadramento non potrà comunque avere decorrenza giuridica ed economica anteriore, rispettivamente, al 1 gennaio 1978 e al 1 luglio 1978.
Il personale del Ministero degli affari esteri, assunto ai sensi degli articoli 11, 12 e 13 della legge 17 luglio 1970, n. 569, inquadrato nelle categorie del personale non di ruolo previste dalla tabella I allegata al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, potrà continuare a prestare servizio all'estero occupando posti di cancelliere, assistente commerciale, coadiutore, commesso o autista a seconda se di concetto, esecutivo o ausiliario.
In relazione al collocamento nelle categorie non di ruolo del personale di cui al presente articolo, sono ridotti di altrettante unità i contingenti dello stesso personale previsti dalle norme che ne hanno consentito l'assunzione.
Nei confronti del predetto personale si applica l'articolo 2 della legge 4 febbraio 1966, n. 32, con riduzione alla metà della anzianità di servizio richiesta per l'inquadramento che compete nella posizione iniziale della qualifica di riferimento.