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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 gennaio 1960, n. 103

Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca nei procedimenti giurisdizionali, negli uffici tavolari, negli uffici di stato civile, negli atti notarili e nell'attività di polizia giudiziaria e tributaria.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/03/1961)
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Testo in vigore dal:  8-6-1960

Art. 15


Ai seguenti uffici e comandi della provincia di Bolzano deve essere assegnato personale avente adeguata conoscenza, oltre che della lingua italiana, anche della lingua tedesca, in numero corrispondente alle esigenze determinate dalla applicazione del presente decreto:
questura; uffici distaccati e sezionati di pubblica sicurezza; uffici di polizia di frontiera e ferroviaria; comandi di sezione, sottosezione e distaccamento di polizia stradale; comandi di stazione dell'Arma dei carabinieri; comandi di nucleo di polizia tributaria, comandi di compagnia, tenenza e brigata e distaccamenti del Corpo della guardia di finanza.
Fino a quando non possa essere provveduto presso i predetti uffici e comandi in conformità del precedente comma, si provvede con interpreti, nominati a titolo di incarico temporaneo, ai sensi delle norme vigenti in materia di incarichi.
Alla nomina degli interpreti da impiegare presso gli uffici e comandi di cui al primo comma, provvede il Commissario del Governo nella Regione Trentino-Alto Adige.
Con decreti dei Ministri per l'interno e per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro, si provvede a determinare annualmente i contingenti massimi degli interpreti di cui al comma precedente nonché a determinare i compensi spettanti agli stessi in relazione ai vari uffici e comandi.
Disposizione finale. La violazione delle garanzie attribuite col presente decreto ai cittadini di lingua tedesca in ordine all'uso di detta lingua, è causa di nullità, ai sensi dell'art. 184 del Codice di procedura penale.
Gli atti di polizia giudiziaria e tributaria compiuti senza l'osservanza delle garanzie previste dal presente.
decreto non hanno efficacia, salvo che siano stati effettuati in caso di flagranza o di urgenza.
Il presente decreto entrerà in vigore tre mesi dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 gennaio 1960

GRONCHI SEGNI - GONELLA - TAVIANI - TAMBRONI - ANDREOTTI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 marzo 1960

Atti del Governo, registro n. 125, foglio n. 16. - VILLA