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LEGGE 22 dicembre 1980, n. 879

Norme sulla connessione e sulla competenza nei procedimenti relativi a magistrati e nei casi di rimessione.

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Testo in vigore dal:  27-12-1980
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Dopo l'articolo 41 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
"Art. 41-bis - (Competenza per i procedimenti riguardanti magistrati). - I procedimenti in cui un magistrato assume la qualità di indiziato, di imputato o di persona offesa dal reato, che secondo le norme di questo capo sarebbero attribuiti - o potrebbero esserlo in caso di appello - alla competenza dell'ufficio giudiziario in cui al momento del fatto il magistrato esercitava le sue funzioni, sono di competenza del giudice egualmente competente per materia, il cui ufficio è situato nel capoluogo del distretto di corte d'appello più vicino, salvo che in detto ufficio - o in quello che sarebbe competente per il procedimento in caso di appello - il magistrato stesso sia venuto ad esercitare le sue funzioni. In tale ultimo caso è competente il giudice il cui ufficio è situato nel capoluogo del distretto di corte di appello più vicino, diverso da quello in cui il magistrato esercitava le sue funzioni al momento del fatto".