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LEGGE 22 dicembre 1980, n. 879

Norme sulla connessione e sulla competenza nei procedimenti relativi a magistrati e nei casi di rimessione.

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Testo in vigore dal: 27-12-1980
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Dopo  l'articolo  41  del codice di procedura penale e' inserito il
seguente:
  "Art.   41-bis   -   (Competenza  per  i  procedimenti  riguardanti
magistrati). - I procedimenti in cui un magistrato assume la qualita'
di  indiziato, di imputato o di persona offesa dal reato, che secondo
le  norme  di questo capo sarebbero attribuiti - o potrebbero esserlo
in  caso di appello - alla competenza dell'ufficio giudiziario in cui
al  momento  del fatto il magistrato esercitava le sue funzioni, sono
di  competenza  del giudice egualmente competente per materia, il cui
ufficio  e'  situato  nel  capoluogo del distretto di corte d'appello
piu'  vicino,  salvo  che  in detto ufficio - o in quello che sarebbe
competente  per  il  procedimento  in caso di appello - il magistrato
stesso  sia venuto ad esercitare le sue funzioni. In tale ultimo caso
e'  competente il giudice il cui ufficio e' situato nel capoluogo del
distretto  di  corte di appello piu' vicino, diverso da quello in cui
il magistrato esercitava le sue funzioni al momento del fatto".