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LEGGE 24 aprile 1980, n. 146

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980).

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/12/2011)
Testo in vigore dal:  2-3-1983
aggiornamenti all'articolo

Art. 3



Con effetto dal 1 gennaio 1980 ai possessori di redditi di lavoro dipendente e dei redditi di cui all'articolo 47, primo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
597, e successive modificazioni, che da soli o con altri redditi non eccedono l'ammontare complessivo annuo lordo di lire 2 milioni 500 mila, compete un'ulteriore detrazione d'imposta di lire 52 mila annue rapportate al periodo di lavoro nell'anno. La detrazione trova applicazione anche agli effetti del penultimo comma dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Parimenti con effetto dal 1 gennaio 1980 sono abrogati gli articoli 59 della legge 21 dicembre 1978, n. 843 e 23 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33. (3) (5)
((6))
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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 20 luglio 1981, n. 378, convertito dalla L. 10 agosto 1981,
n. 490 (in G.U. 31/08/1981, n. 238), ha disposto (con l'art. 1) che "con effetto dal 1 gennaio 1981 l'importo di lire 2 milioni 500 mila di cui al presente articolo è elevato a lire 3 milioni".
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AGGIORNAMENTO (5)
Il D.L. 22 dicembre 1981, n. 787, convertito con modificazioni
dalla L. 26 febbraio 1982, n. 52 (in G.U. 01/03/1982, n. 58) ha disposto (con l'art. 11) che "con effetto dal 1 gennaio 1982 l'ulteriore detrazione d'imposta di L. 52.000 di cui al presente articolo è elevata a L. 130.000".
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AGGIORNAMENTO (6)
Il D.L. 22 dicembre 1981, n. 787, convertito con modificazioni
dalla L. 26 febbraio 1982, n. 52 (in G.U. 01/03/1982, n. 58), come modificato dal D.L. 30 dicembre 1982, n. 953, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 1983, n. 53 (in G.U. 01/03/1983, n. 58), ha disposto (con l'art. 11) che l'ulteriore detrazione di imposta di lire 130.000 è elevata a lire 180.000. Il D.L. 30 dicembre 1982, n. 953, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 1983, n. 53 (in G.U. 01/03/1983, n. 58), ha disposto (con l'art. 26 comma 1) che la disposizione che modifica il D.L. 22 dicembre 1981, n. 787, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio ha "effetto dal 1 gennaio 1983".