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DECRETO-LEGGE 20 luglio 1981, n. 378

Adeguamento del limite di reddito per l'applicazione della detrazione d'imposta di cui all'art. 3 della legge 24 aprile 1980, n. 146.

note:
Decreto-Legge convertito dalla L. 10 agosto 1981, n. 490 (in G.U. 31/08/1981, n.238)
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/1981)
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Testo in vigore dal:  1-1-1982
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che per il corrente anno 1981 il trattamento minimo annuo delle pensioni da lavoro dipendente erogato dall'I.N.P.S. supera l'importo di lire due milioni cinquecentomila;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adeguare il predetto limite di reddito per consentire all'I.N.P.S. l'applicazione dell'ulteriore detrazione prevista dal citato art. 3 della legge n. 146;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 luglio 1981;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1


Con effetto dal 1 gennaio 1981 l'importo di lire 2 milioni 500 mila di cui all'art. 3 della legge 24 aprile 1980, n. 146, è elevato a lire 3 milioni.
((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.L. 22 dicembre 1981 n. 787, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 1982 n. 52, ha disposto (con l'art. 11) che "Con effetto dal 1 gennaio 1982 l'ulteriore detrazione d'imposta di L. 52.000, di cui all'art. 3 della legge 24 aprile 1980, n. 146, è elevata a L. 130.000 e l'importo di L. 3.000.000 previsto dall'art. 1 del decreto-legge 20 luglio 1981, n. 378, convertito nella legge 10 agosto 1981 n. 490, è elevato a L. 3.500.000".