stai visualizzando l'atto

LEGGE 6 dicembre 1979, n. 609

Trimestralizzazione degli aumenti dell'indennità integrativa speciale e corresponsione di una somma "una tantum" al personale statale.

nascondi
Testo in vigore dal:  8-12-1979
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


A decorrere dal 1 febbraio 1980, le variazioni nella misura mensile dell'indennità integrativa speciale spettante al personale statale in attività di servizio ai sensi della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, sono apportate trimestralmente, con effetto dal 1 febbraio, 1 maggio, 1 agosto e 1 novembre di ogni anno sulla base dei punti di variazione del costo della vita accertati dall'Istituto centrale di statistica, rispettivamente, per i trimestri novembre-gennaio, febbraio-aprile, maggio-luglio e agosto-ottobre, ai fini dell'indennità di contingenza del settore dell'industria e del commercio.
Le nuove misure dell'indennità integrativa speciale per l'anno 1980 conseguenti alle variazioni trimestrali di cui al precedente comma, saranno corrisposte, rispettivamente, nei mesi di aprile, luglio, ottobre 1980 e gennaio 1981, insieme con la differenza relativa alle mensilità immediatamente precedenti.